REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI
Art. 1 – Definizione e attribuzioni
Art. 2 – Compiti della Scuola
Art. 3 – Organi della Scuola
Art. 4 – Compiti del Consiglio della Scuola
Art. 5 – Composizione del Consiglio e criteri di rappresentanza
Art. 6 – Funzionamento del Consiglio
Art. 7 – Direttore della Scuola
Art. 8 – Commissione Didattica Paritetica
Art. 9 – Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement
Art. 10 – Altre Commissioni della Scuola
Art. 11– Modifiche al Regolamento
Art. 12 – Disposizioni transitorie
Allegato 1 – Corsi di Studio, Master e Scuola di Specializzazione afferenti alla Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali
Allegato 2 – Corsi di Studio non afferenti alla Scuola i cui studenti hanno diritto a usufruire dei servizi offerti dalla Scuola
Allegato 3 – Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico- Sociali successivamente alla sua istituzione
(disponibili nel documento a fondo pagina)
Art. 1 - (Definizione)
1. La Scuola di SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI è istituita ai sensi dello Statuto dell’Università di Torino, artt. 24 e sgg. Ad essa afferiscono i Dipartimenti di CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ, di ECONOMIA "S. COGNETTI DE MARTIIS" e di GIURISPRUDENZA.
2. A essa afferiscono inoltre i Dipartimenti che, essendo dipartimenti di riferimento per uno o più corsi affidati al coordinamento della Scuola, ne hanno fatto esplicita richiesta; l’elenco di tali dipartimenti è allegato al presente regolamento (Allegato 3). Afferiscono altresì alla Scuola i Corsi di studio ad essa assegnati dal Senato accademico su proposta dei suddetti Dipartimenti ed indicati nell’elenco riportato in Allegato (Allegato 1).
3. La Scuola è una struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni.
4. La Scuola esercita funzioni di coordinamento e supporto dell’attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad essa afferiscono.
Art. 2 - (Compiti della Scuola)
1. La Scuola è responsabile dei servizi alla didattica e del loro coordinamento in relazione ai Corsi di Studio, ai Master e alle Scuole di Specializzazione che ad essa afferiscono. È responsabile delle convenzioni relative alle attività didattiche promosse dalla Scuola nell’ambito delle sue competenze.
2. La Scuola, inoltre:
a) esprime parere non vincolante, anche proponendo l’attivazione o la soppressione di Corsi di Studio, in merito agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, dei Master e delle Scuole di Specializzazione e dei Master di sua pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di Studio;
b) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alle Scuole e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all’attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, o messi a disposizione dall’Ateneo, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede a coordinare le esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo e nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate;
c) per i Corsi di studio da essa coordinati è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e job placement, all’emissione del Manifesto degli Studi, al calendario delle lezioni e degli esami;
d) estende i servizi di orientamento, tutorato e job placement e in generale quelle che il Consiglio della Scuola individua come prestazioni da condividere promuovendo l’organizzazione di servizi comuni a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio di cui all'allegato 2;
e) trasmette ai Dipartimenti interessati l’offerta didattica proposta dai Corsi di Studio da essa coordinati, secondo criteri di competenza ed efficienza;
f) assicura che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per la Gestione in Qualità;
g) assicura il corretto flusso delle informazioni dai Corsi di Studio da essa coordinati agli Organi Centrali di Ateneo;
h) coordina l’adozione e l’applicazione dei criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studi e per la conduzione del Riesame annuale;
i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento, dai Regolamenti d’Ateneo o da altre disposizioni vigenti.
Art. 3 - (Organi della Scuola)
Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio della Scuola;
b) il Direttore della Scuola;
c) la Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti.
Art. 4 - (Compiti del Consiglio della Scuola)
1. Il Consiglio della Scuola è l’Organo deliberativo della Scuola. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
a) delibera su tutte le materie di competenza della Scuola;
b) approva le proposte e i pareri di competenza della Scuola;
c) riceve le informazioni circa l’esigenza di personale docente e tecnico amministrativo per l’espletamento dei compiti didattici dai Corsi di Studio da essa coordinati e le trasmette ai Dipartimenti afferenti con proprie osservazioni;
d) su proposta del Direttore approva il Piano delle esigenze di personale tecnico amministrativo della Scuola secondo le scadenze previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo;
e) approva il progetto della Scuola di cui all’art. 24 comma 2 dello Statuto;
f) nomina i componenti della Commissione didattica paritetica Docenti Studenti di cui al successivo art. 8;
g) delibera sull’istituzione delle altre Commissioni temporanee e permanenti di cui nel presente Regolamento;
h) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento della Scuola e le successive modifiche ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento;
i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.
Art. 5 - (Composizione del Consiglio della Scuola e criteri di rappresentanza)
1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
a) i Direttori dei Dipartimenti di cui all’art. 1, comma 1, del presente Regolamento quali componenti di diritto; nelle riunioni del Consiglio ciascun Direttore può essere sostituito dal Vicedirettore vicario o dal Vicedirettore per la didattica;
b) una rappresentanza di due docenti per ciascuno dei Dipartimenti di cui all’art 1, comma 1, eletta al proprio interno dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
c) una rappresentanza di 1 docente per ciascuno dei Dipartimenti elencati nell’allegato 1, eletta al proprio interno dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
d) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio assegnati alla Scuola, che rimane in carica per due anni accademici, in misura pari al 20% arrotondato per eccesso del totale della composizione dell’Organo, eletta fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola.
2. In prima applicazione, tra i rappresentanti del Dipartimento al quale afferisce il direttore della scuola eletto ai sensi dell'art. 93 dello Statuto e ulteriori disposizioni applicative, è compreso il direttore stesso, alla sola condizione che possieda i requisiti previsti all'art. 5 comma 2. Conseguentemente, il numero di rappresentanti da nominarsi da parte del dipartimento interessato è diminuito di una unità.
3. L’elettorato passivo relativo alla componente eletta dei Consigli di Dipartimento è riservato ai componenti delle Giunte di Dipartimento, ai Presidenti di Corso di Studio e ai Coordinatori di Dottorato di Ricerca.
4. Nel caso di Dipartimenti interateneo, ai fini del computo del 10% si considerano i soli docenti dell’Ateneo e le restanti rappresentanze sono calcolate nella misura del 50% della componente docente.
5. Ove ritenuto opportuno dal Direttore, in ragione della particolare materia all’ordine del giorno, possono partecipare alla seduta, senza diritto di voto, i Presidenti di tutti i Corsi di studi coordinati dalla Scuola.
Art. 6 - (Funzionamento del Consiglio)
1. Il Consiglio può approvare un proprio Regolamento di funzionamento.
Art. 7 - (Direttore della Scuola)
1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che compongono il Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
2. Le sedute per l’elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta, La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l’attività; coordina le attività della Scuola e il personale ad esso assegnato, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo; esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dallo Statuto, i Regolamenti e ogni altra disposizione vigente.
5. Il Direttore può nominare un Vice Direttore Vicario tra i docenti che fanno parte del Consiglio della Scuola.
Art. 8 - (Commissione Didattica Paritetica)
1. La Commissione Didattica-Paritetica docenti-studenti è composta da un docente di ruolo e uno studente per ciascuno dei Corsi di studio afferenti alla Scuola rispettivamente designati dal Consiglio di ciascun Corso di studio e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio
2. In via transitoria, la Commissione Didattica-Paritetica è composta da due docenti per ciascuno dei Dipartimenti di cui all’art. 1 del presente Regolamento designati da parte dei rispettivi Consigli di Dipartimento e di due studenti per Dipartimento designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio.
3. La Commissione Didattica-Paritetica è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull’istituzione, l’attivazione, la modifica e la soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio, ai Dipartimenti di riferimento e al Consiglio della Scuola.
4. La partecipazione alla Commissione Didattica-Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o rimborsi spese.
Art. 9 - (Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement)
1. È istituita una Commissione per l’orientamento, il tutorato e il job placement nominata dal Consiglio della Scuola su indicazione dei Dipartimenti afferenti, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti. Essa coordina le attività e le iniziative di orientamento, tutorato e placement dei Corsi di Studi afferenti alla Scuola, secondo le indicazioni fornite dall’apposita Commissione di Ateneo.
2. La Commissione è composta da:
a) un docente per ognuno dei Dipartimenti di cui all’art 1 del presente Regolamento cui si può aggiungere un docente per ognuno dei Dipartimenti afferiti in seguito;
b) una rappresentanza designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola pari ad almeno il 15% dei componenti la commissione;
3. La Commissione per l’orientamento, il Tutorato e il Job Placement è competente a svolgere attività di:
- coordinamento degli incontri per l’orientamento (calendari, materiale informativo, etc.) anche in collaborazione con le Scuole secondarie;
- organizzazione e razionalizzazione delle attività di tutorato per gli studenti dei Corsi di studio di cui all’Allegato 2;
- promozione e coordinamento del Job Placement per gli studenti dei Corsi di studio di cui all’Allegato 2.
3. La Commissione nomina al suo interno un Presidente che la coordina.
5. La Commissione di orientamento della Scuola di cui al presente articolo può assorbire in parte o del tutto le analoghe Commissioni istituite presso i Dipartimenti e i Corsi di Studio.
Art. 10 - (Altre Commissioni della Scuola)
1. Il Consiglio della Scuola può istituire commissioni permanenti o temporanee con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono nominate con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.
Art. 11 - (Modifiche al Regolamento)
1. Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Consiglio della Scuola, acquisito il parere dei Dipartimenti afferenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.
Art. 12 - (Disposizioni transitorie)
1. In prima applicazione il Regolamento è approvato dal Consiglio composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti.
2. In prima applicazione, tra i rappresentanti del Dipartimento al quale afferisce il Direttore della scuola eletto ai sensi dell'art. 93 dello Statuto e ulteriori disposizioni applicative, è compreso il direttore stesso, alla sola condizione che possieda i requisiti previsti all'art. 5 comma 2. Conseguentemente, il numero di rappresentanti da nominarsi da parte del dipartimento interessato è diminuito di una unità.